Il Giudice, in sede di sentenza di separazione legale (consensuale e giudiziale), scioglimento e annullamento di matrimonio, può stabilire il riconoscimento di un contributo economico al coniuge e/o ai figli.
Fiscalmente sono due fattispecie diverse:
- l’assegno periodico corrisposto al coniuge è deducibile dal coniuge che lo paga (nel Modello 730 o nel Modello Unico) ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986). Sostanzialmente l’importo periodico corrisposto può essere portato in deduzione dal proprio reddito da coniuge che lo corrisponde e sull’importo netto vengono calcolate le imposte sui redditi e le addizionali locali. Il coniuge che lo riceve dovrà indicarlo nella propria dichiarazione dei redditi quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, lettera i Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986);
- l’assegno di mantenimento corrisposto per i figli non è deducibile dal reddito in quanto per il genitore che lo paga permangono le detrazioni per i figli a carico.
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