Nel decreto legge 193/2016 entrato in vigore il 24/10/16 è stato introdotta una norma (art. 7-quater) che stabilisce che “(…). La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell`opzione alla cedolare secca esercitata in sede di prima registrazione se si è mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime.“
L’unica conseguenza alla regolarizzazione con un ritardo superiore ai 30 giorni è una sanzione pari a 100 euro, che si riduce a 50 euro se fatta nei 30 giorni.
Non è quindi più prevista la revoca dell’opzione in caso di dimenticanza di proroga dell’opzione in cui spesso incappavano in molti.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
| Segui Pronto Professionista su Facebook: |