Come è ormai noto, l'articolo 12 del Decreto Legge n. 132/2014 regola la separazione consensuale, la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Ciò che è stato dibattuto dopo la sua entrata in vigore è se dinanzi all’ufficiale dello stato civile presso il quale siglare l’accordo sia necessario che compaiano entrambi i coniugi o se questi possano farsi rappresentare da un procuratore speciale in loro assenza.
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