Il testamento olografo è la forma più diffusa per esprimere le proprie volontà in merito al lascito dei propri beni agli eredi. E ciò perché, pur dovendo rispettare alcuni requisiti ben precisi, non è necessario redigerlo dal Notaio né davanti ad alcun testimone.
In pratica, il soggetto redige il testamento di suo pugno. Di qui, il nome di testamento olografo: “olos” in greco significa tutto e “grafo” significa tratto, scritto.
Nello specifico, l’art. 602 del Codice Civile prevede che “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (…)”.
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