mercoledì 26 aprile 2017

Disconoscimento del testamento olografo

Se si hanno dei dubbi in merito all’autenticità di un testamento olografo, è indispensabile un parere di un Grafologo Forense

Il testamento olografo è la forma più diffusa per esprimere le proprie volontà in merito al lascito dei propri beni agli eredi. E ciò perché, pur dovendo rispettare alcuni requisiti ben precisi, non è necessario redigerlo dal Notaio né davanti ad alcun testimone. 
In pratica, il soggetto redige il testamento di suo pugno. Di qui, il nome di testamento olografo: “olos” in greco significa tutto e “grafo” significa tratto, scritto. 
Nello specifico, l’art. 602 del Codice Civile prevede che “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (…)”. 
  
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