Il terzo trasportato non deve provare la dinamica del sinistro ma unicamente il sinistro stesso ed il nesso di causalità tra l’incidente ed il danno da risarcire (Corte di Cassazione, sentenza del 13 ottobre 2016, n. 20654).
La Suprema Corte ha stabilito che "Il terzo trasportato, che si avvalga dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante".
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