L'istituto della donazione indiretta trova fondamento nell'art. 809 c.c. che disciplina le liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., vale a dire il vero e proprio contratto tipico di donazione.
Per la verità l'art. 809 c.c. non dà nè una specifica definizione nè tantomeno una tipizzazione e/o elencazione delle fattispecie ad essa riconducibili, limitandosi a disporre che tali liberalità sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.
Leggi tutto l'articolo.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |