Con un primo provvedimento del 16.2.2017 il Garante italiano della Privacy dichiarava infondato il ricorso di un soggetto che domandava – in applicazione del c.d. diritto all’oblio – la rimozione, dalla lista delle pagine web visualizzate digitando il proprio nome e cognome in un noto motore di ricerca, di alcuni URL recanti notizie su una vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto oltre vent’anni prima, ritenendole “obsolete, imprecise e pregiudizievoli per il suo reinserimento lavorativo e sociale”. Nel corso del procedimento, la società resistente provvedeva a rimuovere alcune delle pagine segnalate mentre ne manteneva altre, ritenendo sussistente “l’interesse della collettività alla reperibilità di informazioni di cronaca relative a reati che destano particolare allarme sociale”.
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