L’esenzione ICI riferita nello specifico agli immobili della Santa Sede, così come disposta dall’art.7 comma 1 lett i) del vecchio D.lgs.n°504/1992 non opera in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da parte dell’ente proprietario ancorchè per finalità di pubblico interesse. Si tratta di un principio giurisprudenziale più volte palesato dai Giudici di legittimità riferito alla previsione normativa di cui al richiamato art.7 comma 1 del D.lgs.n°504/1992. Trattandosi nel caso di specie di una norma di esenzione totale dalla debenza del tributo ICI la stessa non può che essere assoggettata ad una interpretazione autentica e letterale che in quanto tale pregiudica inevitabilmente qualsiasi operazione analogica o estensiva non contemplata dalla norma.
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