giovedì 20 aprile 2017

Cenni sull'esecuzione contro il terzo proprietario

Le conseguenze dell'acquisto di un bene ipotecato o della revoca dell'acquisto

Il codice di rito dedica tre norme alla cosiddetta esecuzione nei confronti del terzo proprietario, segnatamente gli artt. 602, 603 e 604 c.p.c.. 
Si tratta di una particolare ipotesi in cui un soggetto estraneo al rapporto creditore-debitore (il terzo proprietario appunto) si trova a dover subire gli effetti del processo esecutivo; le ipotesi disciplinate dall'art. 602 c.p.c. sono quella di un bene gravato da pegno o ipoteca per debito altrui, riconducibile a sua volta alle due fattispecie di terzo datore di pegno o ipoteca ovvero di terzo acquirente di un bene gravato dai predetti diritti reali di garanzia e quella inerente un bene il cui acquisto dal debitore sia stato revocato per frode. Quest'ultima ipotesi si riferisce chiaramente ai casi del creditore vittorioso in revocatoria. In effetti l'art. 2902 c.c., nel disciplinare le conseguenze della revoca prevede che il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, possa promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato. 

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