venerdì 15 settembre 2017

Azione di manutenzione e decadenza

Chi subisce molestie nel possesso di un immobile può agire con l`azione di manutenzione entro un anno dalla turbativa

Chi subisce molestie nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili, può agire con l’azione di manutenzione entro un anno dalla turbativa ai sensi dell'art. 1170, c. 1°, c.c. 
La “molestia” è qualsiasi limitazione o turbativa della sfera del possesso altrui, o qualsiasi atto che modifichi o tenda a modificare il possesso, come ad esempio l'esercizio di fatto di una servitù di passaggio, le immissioni eccedenti la normale tollerabilità, la sopraelevazione di un edificio oltre i limiti consentiti, la violazione delle distanze legali nelle costruzioni o qualsiasi altra turbativa nei rapporti di vicinato. 
L'azione non spetta a chi è possessore di beni mobili né al detentore, come ad es. il conduttore di un immobile. 
L’azione di manutenzione ha una funzione conservativa nonché preventiva rispetto alla situazione possessoria, nei confronti di eventuali ed ulteriori molestie, a differenza dell’azione di spoglio. 
Per promuovere l’azione di manutenzione devono sussistere due elementi, di cui il legittimato all’azione è tenuto a dare prova nel corso del giudizio:  
a) la molestia, si intende l’atto o il fatto che crea la turbativa al possesso altrui; 
b) l’"animus turbandi", la volontarietà del fatto suscettibile di ledere l'altrui possesso, tale da renderlo impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso.  

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