mercoledì 5 aprile 2017

Permessi L. 104/92: unioni civili e convivenze

Diritti per gli uniti civilmente e per i conviventi di fatto

PERMESSI EX L. 104/1992: UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO 
Con la circolare n. 38 del 27/02/2017 l’INPS ha chiarito che dal coordinamento delle norme contenute nel D.Lgs. n. 151/2001 (regolante la concessione del congedo straordinario in
favore di soggetti con gravi disabilità), della L. 104/92 (disciplinante i permessi mensili retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che assistano coniuge, parenti e affini sino al terzo grado in situazioni di disabilità grave) e della L. 76/2016 (unioni civili), si trae che i permessi ex L. 104/1992 e il congedo straordinario ex D.Lgs 151/2001 possono essere legittimamente concessi ad un lavoratore dipendente che sia parte di una unione civile e che presti assistenza all’altra parte. 




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