venerdì 29 settembre 2017

Impugnazione delle delibere condominiali

Profili di interesse giurisprudenziale. Nullità e annullabilità

Ai sensi dell’art. 1137 c.c. secondo comma “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti".
Uno dei profili di maggiore interesse pratico riguarda la comunicazione agli assenti. Quando può ritenersi perfezionata? Come noto, l’avviso di convocazione, che deve essere contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea. La presenza in assemblea sana eventuali irregolarità. Ma quid iuris per gli assenti? La comunicazione all’assente (come ogni altra comunicazione ai sensi dell’art. 1335 c.c.) si intende eseguita quando quanto meno l’avviso di giacenza del plico è inserito nella cassetta postale del destinatario (Cass. 4352/1999). Pertanto, sebbene non sia obbligatorio, è preferibile sempre comunicare il verbale in modo che risulti data certa della sua ricezione.

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