Con la separazione, il giudice assegna la casa coniugale alla donna, perché affidataria dei figli minori, anche se l’immobile è di proprietà dell’ex marito, il quale dovrà andare via, ma non perde certo il diritto di proprietà sul proprio bene. Può anche decidere di venderlo a terzi.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 28229 del 18 dicembre 2013, ha stabilito che se il marito proprietario dell'immobile, a seguito di separazione, decide di venderlo a terzi, la moglie ed i figli non possono andare via di casa in quanto "il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile al terzo acquirente per nove anni anche se non trascritto, se, invece, viene trascritto e' opponibile anche oltre i nove anni”.
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