Nel nostro ordinamento giuridico, le persone straniere sprovviste delle condizioni necessarie per entrare e soggiornare nel territorio dello Stato italiano vanno respinte alla frontiera ovvero espulse.
Architrave normativo di tale principio generale è rappresentato dell'articolo 10 del testo unico sull'immigrazione del 1998 (d.lgs.286/1998 emesso in attuazione della legge delega 06.03.1998 n. 40), il quale - rubricato "Respingimento" - dispone in particolare al 4° comma quanto segue:
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