Quando si parla di regime di comunione legale si fa riferimento a tre gruppi di beni.
Il primo gruppo è costituito dai beni della comunione c.d. immediata, ovvero quei beni che cadono in comunione fin dal momento del loro acquisto e la cui disciplina è racchiusa nell'art. 177 comma 1, lett. a) e d) e comma 2 del codice civile.
Il secondo gruppo è rappresentato dai beni appartenenti alla c.d. comunione de residuo; tale espressione indica quella comunione residuale e differita che viene a formarsi tra i coniugi all'atto dello scioglimento del regime patrimoniale legale a condizione che i beni che ne costituiscono oggetto non siano stati consumati prima di tale momento, secondo quanto previsto dagli artt. 177 lett. b) e c) e dall'art. 178 del codice civile.
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