Nel nostro ordinamento tributario un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporta la nullità dell’avviso di accertamento, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere, al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell’opposizione (ex multis, Cass. civ., Sez. VI- 5, 26/5/2016; Cass. civ., Sez. V, 3/2/2017, n. 2875).
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