Con la sentenza del 25 agosto 2017 n. 20425 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di carattere generale, già sancito con la sentenza delle Sezioni unite n. 23397 del 17 novembre 2016, secondo cui la scadenza del termine perentorio per impugnare un atto della riscossione (i.e. cartella di pagamento, avviso di addebito INPS, avviso di accertamento esecutivo) ha come unico effetto che il diritto di credito dell’amministrazione diviene incontestabile. La mancata impugnazione della cartella di pagamento non comporta, invece, un allungamento del termine di prescrizione del diritto, non determina cioè l’applicabilità del termine decennale di prescrizione in ordine alla notifica successiva dell’intimazione di pagamento.
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