A seguito della novella del 1996, si è assistito nel nostro ordinamento ad un netto inasprimento delle sanzioni previste in tema di usura, con la nota previsione dell’integrale gratuità del mutuo in caso di pattuizione di interessi usurari.
Negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo a più riprese di pronunciarsi in merito alla configurabilità dell’usura nel peculiare campo dei contratti bancari.
Da ultimo, la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite n. 24675 ha affrontato l’ipotesi in cui il tasso pattuito dalle parti divenga usurario (per superamento delle soglie fissate trimestralmente) nel corso del rapporto, quando in fase genetica lo stesso era perfettamente lecito. Le Sezioni semplici hanno avuto nel tempo una posizione ondivaga, affermando ora la configurabilità dell’usura cd. sopravvenuta, ora negandone l’esistenza.
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