Le obbligazioni consistenti nella corresponsione di una somma di denaro e disciplinate dagli artt. 1277 e ss. del codice civile, sono da inquadrate con attenzione anche in relazione al tipo di prova richiesta al creditore che intenda ottenere il risarcimento del danno da svalutazione monetaria in caso di loro inadempimento da parte del debitore.
Il principio nominalistico sancito dall’art. 1277, comma 1, c.c., è il perno normativo della disciplina delle obbligazioni in esame, che si estinguono con la stessa quantità di moneta stabilita inizialmente a nulla rilevando l’eventuale svalutazione che il valore della moneta medesima potrebbe subire nell’intervallo di tempo che va dal momento della loro nascita a quello della loro esigibilità.
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