martedì 5 dicembre 2017

Risarcimento del danno solo se vi è nesso causale

La casistica dei danni attribuiti alla profilassi vaccinale esclude l’esistenza di un nesso causale e suscita considerazioni rispetto ai figli minori

Con Ordinanza n. 24959 del 23 ottobre 2017 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai genitori di un bambino che gli stessi asserivano avere contratto la «sindrome autistica,  a causa della somministrazione dei vaccini (antipoliomielite di tipo Sabin, DTP - antidifterica, antitetanica e antipertossica - e MPR - morbillo parotite e rosolia)». Il caso è stato molto approfondito: sul caso in esame vi era stata una sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva riformato una precedente sentenza del Tribunale di Pesaro, in tal modo negando l'indennizzo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 210 del 1992 [Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati] conformandosi al parere del CTU appositamente incaricato, il quale «aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e le vaccinazioni» giungendo alla conclusione che «in considerazione dello stato delle acquisizioni della scienza medica ed epidemiologica» esiste «la mera possibilità di una correlazione eziologica tra le vaccinazioni e la malattia, e non un rilevante grado di probabilità scientifica».

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