La mancata registrazione dell’accordo integrativo che fissa un maggior canone del contratto di locazione registrato, comporta la nullità dell’accordo integrativo, con salvezza del contratto di locazione registrato.
Così le Sezioni Unite con sentenza n. 23601 del 2017 si sono espresse sull’annosa questione che da qualche tempo attanaglia la giurisprudenza, e che ha determinato un’equiparazione di disciplina fra la normativa predisposta per le locazioni a uso abitativo e quelle a uso diverso.
Il caso di specie trae origine da un’azione di sfratto per morosità intimata dalla locatrice, dopo aver tardivamente registrato l’accordo integrativo del contratto di locazione, la quale prevedeva un maggiore importo di canone pari a €5.500,00, rispetto ai €1.200,00 del contratto precedentemente registrato. Se in primo grado il Tribunale riteneva nulla la sola pattuizione della maggiorazione, in fase di appello il collegio condannò il conduttore al pagamento dell’integrazione, stante la sanatoria ex tunc avvenuta tramite la tardiva registrazione dell’accordo integrativo, da considerarsi anche quale autodichiarazione di un’elusione fiscale.
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