Con la Sentenza 2 marzo 2018, n. 41 la Consulta ha stabilito che è possibile ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali qualora la pena da scontare, anche come residuo di maggior pena, non superi i 4 anni, mentre l'art. 656 del codice di rito prevede che solo nel caso in cui la pena da eseguire sia inferiore a tre anni il pubblico ministero emetta, contestualmente all'ordine di esecuzione, l'ordine di sospensione onde consentire al condannato di presentare istanza per accedere alle misure alternative alla detenzione.
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