La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656 comma 5 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedeva, al fine di ottenere la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale, la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva da espiare in concreto, anche quale residuo di una eventuale maggiore pena complessiva, solo se non superiore ad anni tre e non, invece, ad anni quattro.
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