Nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, l’ottenimento del visto non costituisce un diritto, in quanto il rilascio a un cittadino straniero da parte delle singole rappresentanze consolari competenti per territorio nel Paese di residenza del richiedente, è discrezionale.
È possibile distinguere varie tipologie di visto. In particolare, vi è il ‘visto per motivi di studio/formazione’, il quale ha validità pari a quella del corso che si intende seguire in Italia. La durata del relativo permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, e non può comunque superare:
a) tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) nove mesi, per lavoro stagionale;
c) un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale certificati; è previsto il rinnovo annuale per corsi pluriennali.
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