L’art. 1, comma 36 della l. 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà) definisce conviventi di fatto “due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Diversamente rispetto a quanto previsto per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, per questo tipo di convivenze la legge non impone un onere di registrazione presso i competenti uffici del Comune.
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