Accolto il ricorso dell’Associazione ambientalista che ha impugnato l’ordinanza adottata dal Sindaco (del Comune di Ostuni) nella parte in cui era stato disposto l’obbligo, in maniera indiscriminata e astratta, per i conduttori di cani indicati nell’ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006, di applicare contestualmente il guinzaglio e la museruola nelle aree adibite a verde pubblico (art. 1 lett. f).
Leggi tutto l'articolo.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |