La sentenza del Consiglio di Stato n.5519/2017 riveste grande importanza, in quanto il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Enel Energia S.p.A. e da Enel S.p.A., giudizio teso a far dichiarare l’annullamento della delibera AEEGSI n. 296 del 2015.
Tale provvedimento, basato sugli artt. 38 e 41 del Dlg 93/2011, ha regolato puntualmente come vadano svolte le politiche di comunicazione, di marchio e d’ogni altra attività informativa, stabilendo in particolare l'obbligo per cui tali politiche, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa di distribuzione siano in uso esclusivo alla stessa e non contengano alcun elemento di tipo testuale o grafico, comunque ricollegabile alle attività di vendita svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo di d’appartenenza, atto ad ingenerare confusione nel pubblico.
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