Il presente breve lavoro viene presentato al tempo della crisi. In questi pensieri tratteremo del non facile problema dell'azione generale dell'arricchimento ex art. 2041 c.c. (Titolo VIII, dell'arricchimento senza causa), avendo a non discostarci da quello che è il pensiero prevalente della giurisprudenza che nel corso degli anni si è consolidato.
Il legislatore del 1942 ha previsto l’azione generale di arricchimento tra i principi generali dell’ordinamento, precisando che chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzarla della relativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda (art. 2041 c.c.).
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