giovedì 31 maggio 2018

Azione generale di arricchimento (art. 2041 c.c.)

Chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto a indennizzarla della relativa diminuzione patrimoniale

Il presente breve lavoro viene presentato al tempo della crisi. In questi pensieri tratteremo del non facile problema dell'azione generale dell'arricchimento ex art. 2041 c.c. (Titolo VIII, dell'arricchimento senza causa), avendo a non discostarci da quello che è il pensiero prevalente della giurisprudenza che nel corso degli anni si è consolidato. 
Il legislatore del 1942  ha previsto l’azione generale di arricchimento tra i principi generali dell’ordinamento, precisando che chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzarla della relativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda (art. 2041 c.c.). 

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