La norme sulla società Consortile sono dettate dall'art. 2615-ter Codice Civile, il quale recita che “le società previste nei Capi III e seguenti, del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602”. Pertanto, la società consortile nel diritto societario domestico è un qualunque tipo di società (con esclusione delle società semplici) che svolge la sua attività perseguendo fini consortili, ovvero svolge un'attività economica - non avendo necessariamente uno scopo di lucro - per i consociati, conseguendo un vantaggio mutualistico, come ad esempio il risparmio nei costi di produzione (approvvigionamento di materie prime o fruizione di un servizio a condizioni più vantaggiose) o di aumento dei prezzi di vendita dei prodotti delle rispettive imprese.
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