L'art. 2697 che detta la disciplina generale dell'onere della prova stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Senonché già da gran tempo erano sorte perplessità nei casi in cui la prova era quasi impossibile per chi agiva in giudizio (si pensi ad esempio ai casi di prova negativa) e più facile per chi subiva il giudizio.
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