giovedì 17 maggio 2018

Il raddoppio del contributo unificato nel processo

La sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2018

1. Premessa 
L’articolo 1, comma 17, della legge 228 del 24 dicembre 2012, ha introdotto il comma “I-quater” all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
Il predetto comma stabilisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. 

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