Premessa: le cause che giungono al Tribunale della Rota Romana, in seconda od ulteriore istanza o perché avocate dalla stessa già in primo grado, presentano sempre delle difficoltà relative alla parte "in diritto" e/o alla parte "in fatto". Vanno quindi trattate con estrema prudenza e conseguentemente senza alcuna deleteria fretta.
Il Supremo Legislatore, quindi, diversamente da quanto indicato nel Codice di Diritto Canonico per le cause presso i tribunali inferiori, non ha ritenuto opportuno prescrivere un termine, seppur ordinatorio, entro il quale decidere le cause presso il tribunale apostolico.
Leggi tutto l'articolo.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |