L'articolo 240 del Codice Penale disciplina la confisca, quale misura di sicurezza patrimoniale.
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonchè delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (confisca facoltativa); è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato, nonchè in altri casi particolari espressamente previsti dalla suddetta normativa (confisca obbligatoria).
La giurisprudenza italiana (di merito e di legittimità) ha sovente sostenuto l'applicabilità della confisca, anche nel caso dell'accertamento, solo formale, della responsabilità penale, ossia senza l'effettiva condanna ad una determinata pena.
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