La relazione tra diritto al lavoro e libertà di iniziativa economica, anche quando questa implichi il licenziamento, per ragioni legate a condizioni di difficoltà economica o di incremento della produttività, è regolata dall’art. 3 della legge L. 15/07/1966, n. 604, Norme sui licenziamenti individuali, ove è previsto il licenziamento per «notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa».
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