Le modifiche al Codice Antiriciclaggio non hanno toccato l’importo del limite di utilizzo del denaro contante, che è rimasto fermo ad € 2.999,99 essendo vietati i pagamenti in contanti di importo “pari o superiore” ad € 3.000,00 (art. 40 D.Lgs. 231/2007); permangono anche:
– il divieto di frazionare artificiosamente i pagamenti per rimanere sotto la soglia;
– la possibilità di effettuare pagamenti sopra la soglia per tramite di intermediari finanziari abilitati;
– la possibilità di frazionare i pagamenti in ossequio a prassi commerciali o accordi contrattuali.
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