Il Collegio tributario pugliese ha disposto in sede di giudicato l’illegittimità di un avviso di accertamento TARSU che in deroga all’espressa previsione normativa di cui all’art.1, comma 162 della L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha omesso qualsiasi elemento utile ad individuare le caratteristiche dell’immobile accertato riconducibile al computo metrico a cui è strettamente collegata la configurabilità sia dell’an che del quantum della pretesa tributaria azionata. A ciò deve aggiungersi, nel caso di specie la mancata indicazione espressa del titolo (titolo di proprietà, possesso, detenzione, occupazione, uso dell’immobile) in considerazione del quale può dirsi legittima non solo l’occupazione della superficie accertata, ma anche la soggettività passiva TARSU riconducibile al soggetto accertato.
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