Una società viene indotta a sottoscrivere un'apertura di credito in conto corrente con concessione di ipoteca (che costituisce, a tutti gli effetti, un mutuo ipotecario) al solo scopo di ristrutturare e consolidare i debiti preesistenti in conto corrente nei confronti della stessa banca.
Ne deriva la nullità dell’intero procedimento negoziale per illiceità del motivo o della causa secondo quanto disposto dagli art. 1344 e 1345 C.C.
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