lunedì 17 luglio 2017

Nullità dei contratti bancari e forma scritta

Una recente sentenza del Tribunale di Ferrara conferma l'orientamento dei Tribunali in tema di nullità dei contratti bancari per difetto di forma

La Giurisprudenza più volte ha affermato che la nullità prevista dall'art. 117 Testo Unico Bancario (che prevede, per i contratti bancari l'obbligo della forma scritta a pena di nullità e che i contratti indichino il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati) debba essere considerata una c.d. "nullità di protezione", posta a tutela della parte debole del rapporto bancario, diretta ad assicurare la piena presa di conoscenza, da parte del cliente, delle clausole predisposte unilateralmente dalla banca nel rapporto con il cliente. 

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