L'art. 20 D.P.R. 131/1986, rubricato «interpretazione degli atti», dispone che l'imposta di registro è applicata «secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente».
La regola è dichiaratamente interpretativa, quindi, si riferisce agli atti nella loro oggettività ermeneutica, prescindendo da qualunque riferimento all'eventuale disegno o intento elusivo delle parti.
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