lunedì 10 settembre 2018

Il contratto di Agenzia: la clausola di esclusiva opera automaticamente

Il diritto di esclusiva ex art. 1743 c.c. è elemento naturale ma non essenziale del contratto

L'art. . 1743 c.c. cita: "il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'Agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro".
Si tratta quindi, di una clausola esclusiva bilaterale: il diritto di esclusiva consiste da una parte, nell'obbligo in capo alla Casa Mandante (Preponente) di non conferire contemporaneamente a più Agenti l'incarico di trattare i propri prodotti in una determinata zona, e dall'altra, nell'impegno per l'Agente di non trattare nella zona prodotti in concorrenza.

Leggi tutto l'articolo.

Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.


Segui Pronto Professionista su Facebook: