L'assegno al nucleo familiare costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati annualmente dalla legge.
In caso di separazione e divorzio gli assegni familiari spettano al genitore cui sono affidati i figli, anche se a percepirli sia l'altro coniuge.
L'art. 211, L. 19 maggio 1975 n. 151 sancisce: "Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge".
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