(Corte di Cassazione - III sez. civ. - sentenza n. 17724 del 6-07-2018)
L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell’art. 14 del D.lgs. n. 111/1995 applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (nel caso qui esaminato, il vettore), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.
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