Non tutti i passi carrai sono assoggettabili a tassazione.
La definizione di passo carraio (D.lgs 507/1993,art.44,c.4) li individua in manufatti od intervalli dei marciapiedi che interrompono il piano stradale e facilitano l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
A prescindere dall’uso (veicolare) a cui il passaggio deve essere asservito per considerarsi carraio, stante l'abrogazione (con L. 549/1995, art.3, c.60, lett.b) della norma (il comma 7, art.44 citato) che disponeva l’esenzione da tassa per gli “accessi a raso” semplici accessi carrabili se a filo del manto stradale ed in assenza di opere visibilmente impeditive dell’uso pubblico della superficie e cioè realizzati con portoni e cancelli che si aprono direttamente sulla pubblica via, la giurisprudenza è pervenuta comunque, interpretando i commi 4 ed 8, ad affermare l’imponibilità per gli accessi a raso solo nel caso in cui, previa richiesta ed autorizzazione comunale, sia rilasciato e collocato in loco apposito cartello di divieto di sosta. (Cass.Civ. 16913/2007, Comm.Trib.Reg.Sicilia Palermo 23/10/2013, Cass.Civ.16733/2007, C.App.Napoli, 795/2018).
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