La sentenza di condanna produce, oltre alla applicazione della pena principale, ulteriori effetti: in particolare, l'applicazione delle pene accessorie e di altri effetti penali. E' tuttavia possibile l'estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna attraverso l'istituto della riabilitazione, disciplinato agli artt. 178 e 179 c.p. fra le cause di estinzione della pena, e dall'art. 683 c.p.p. La riabilitazione, secondo quanto stabilito dall'art. 179 c.p. comma 1, è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, ai sensi dell'art. 683 c.p.p.
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