Lo scorso 6 Aprile è entrato in vigore il nuovissimo articolo 570 bis c.p., disposizione a completamento del sistema di tutele penali previste in favore della famiglia. La norma in questione, rubricata "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio", prevede, invero, sanzioni penali quali la reclusione fino ad un anno o una multa fino a € 1.032,00, a carico del coniuge che si sottrae all’obbligo di pagare, in favore dell’altro e/o dei figli, quanto pattuito in sede di separazione o divorzio.
Accade spesso, infatti, che, nonostante la presenza di un provvedimento giudiziario, provvisorio o definitivo, gli assegni di mantenimento non vengano costantemente corrisposti dal coniuge onerato.
L’obbligazione che sorge in capo al coniuge onerato, a seguito di separazione o divorzio, era già garantita dall’ordinamento giuridico attraverso diversi strumenti coercitivi.
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