Il Comune non può imporre la tassa per il passo carraio “a raso” se realizzato con portoni e cancelli che si aprono direttamente sulla pubblica via (vd: art 44, D.Lgs. 507/1993) se non è chiesta autorizzazione e rilasciato regolare cartello di divieto di sosta.
Proseguendo la trattazione della questione di cui al precedente articolo, si osserva che è attuale l’orientamento in alcuni Comuni, di esigere la tassa anche su questo tipo di passi carrai invocando l’art. 22 Codice della Strada che imporrebbe al proprietario privato avente accesso sulla pubblica via l’obbligo di munirsi di autorizzazione per designare il passo carrabile con l’apposito segnale (divieto di sosta che è pure soggetto a canone annuo) di cui all’art.46 DPR 495/1992.
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