Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 127 pubblicata in data 17.1.2018, ha espresso un'importante ed innovativo principio in materia di iscrizione delle riserve nei contratti di appalto.
A tal uopo, il Giudice ha ricordato che l'art. 181 del d.p.r. 207/2010 elenca i documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori idonei a ricevere l'iscrizione delle riserve, ossia: "il giornale dei lavori, i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, le liste settimanali, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori, i certificati per il pagamento delle rate di acconto, il conto finale e la relativa relazione. ..[...] I libretti delle misure e delle liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore".
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |