La legge 27/1990 vieta tutti quei fenomeni distorsivi che possono verificarsi in caso di abuso di posizione dominante, concentrazione societaria che sottrae scelte al mercato, aiuti di Stato e, per quanto qui ci occupa, sussidio incrociato fra attività svolte in regime di esclusiva o monopolio legale ed altre attività.
In sostanza, la disciplina tende a prevenire l’ipotesi che un operatore economico, che eserciti una attività in forza di diritti esclusivi (ad es., una concessione per servizi di interesse economico generale, come può essere il servizio di TPL in un’area determinata), e che dunque disponga ope legis di una “riserva” in cui operare al di fuori del confronto competitivo[1], sebbene a regimi tariffari amministrati (e però, almeno nel caso del TPL, giovandosi per giunta di contributi pubblici), possa utilizzare i profitti di tali attività “protette” per sussidiare e sostenere altre attività che esso potrebbe, sia pure legittimamente, svolgere in “mercati diversi”[2].
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