L’ordinamento italiano prevede l’obbligo di risarcire il danno in capo a colui che ha commesso il fatto . Il nostro ordinamento prevede però anche delle ipotesi in cui, soprattutto allo scopo di rafforzare la tutela dei danneggiati, è configurabile la responsabilità di un soggetto diverso dall’autore del fatto dannoso, accanto, eventualmente, alla responsabilità di quest’ultimo.
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