Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 761/2017, ha affermato il principio secondo cui la clausola che impegna l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è nulla a norma della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 3, (ratione temporis applicabile) che commina la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché non implica una rinuncia agli stessi, ma ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante; ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti nel caso in cui quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento in favore dell'appaltatore, risultando in tal modo inadempiente all'obbligazione di pagamento nel termine convenzionalmente pattuito (Cass.22996/2014).
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